CONVENZIONE DI LOME'

Al momento in cui scriviamo (settembre 1999) non si conosce ancora il testo definitivo della V Convenzione di Lomé. I dati che seguono si riferiscono quindi alla IV Convenzione, accordo tra i quindici paesi dell'UNIONE EUROPEA e i 71 PAESI ACP, firmata nel 1989 e "revisionata" nel 1995.

Obiettivi: promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale degli stati ACP e stabilire una stretta cooperazione in uno spirito di completa uguaglianza. Creare un modello di relazioni tra paesi sviluppati e PAESI IN VIA DI SVILUPPO - PVS - nella prospettiva di un ordine internazionale più giusto ed equilibrato.

EVOLUZIONE DELLA CONVENZIONE e accordi precedenti:

- La parte quarta del Trattato di Roma, completata da una convenzione di applicazione, disciplinava le relazioni della allora CEE con i cosiddetti paesi e territori d'oltremare (PTOM);
- dopo avere ottenuto l'indipendenza, i paesi del gruppo SAMA, dapprima 18 e successivamente 19 stati africani, il Madagascar e la Repubblica di Maurizio, si sono associati alla CEE attraverso le due Convenzioni di Yaoundé;
- la convenzione di Arusha, che disciplinava le relazioni commerciali con tre stati dell'Africa orientale (Kenya, Uganda e Tanzania);
- il protocollo 22, allegato agli atti di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, offriva a 20 paesi del Commonwealth, ex colonie britanniche, situati in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico, la possibilità di negoziare con la Comunità Europea l'organizzazione delle loro future relazioni. Questa possibilità è stata anche offerta ad altri stati africani non appartenenti al Commonwealth né al gruppo SAMA;
- la prima Convenzione di Lomé‚ (28.2.1975-1.3.1980) è stata firmata il 28 febbraio 1975 ed è entrata in vigore il ° aprile 1976;
- la seconda Convenzione di Lomé è stata firmata il 31 ottobre 1979 per un periodo di cinque anni ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1981;
- la terza Convenzione di Lomé, firmata in data 8 dicembre 1984, per un periodo di cinque anni (data di scadenza 28 febbraio 1990), è entrata in vigore ufficialmente il 1° maggio 1986;
- la quarta Convenzione di Lomé firmata il 15 dicembre 1989, per un periodo di dieci anni (con la possibilità di modificare il testo dell'accordo dopo cinque anni), è entrata in vigore il 1° marzo 1990;
- il testo della Convenzione, come modificato in occasione della revisione intermedia, ed il secondo protocollo finanziario di Lomé IV sono stati firmati nella Repubblica di Maurizio il 4 novembre 1995.

LE ISTITUZIONI

Le istituzioni create nell'ambito della Convenzione di Lomé sono il Consiglio dei ministri ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori e l'Assemblea paritetica.

Consiglio dei ministri ACP-UE:
E' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità Europee e da membri della Commissione delle Comunità Europee e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno stato ACP (art. 30, par. 1).
Ruolo:
- definisce i grandi orientamenti e prende qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della Convenzione;
- vigila sul buon funzionamento dei meccanismi di consultazione;
- verifica i problemi di interpretazione della Convenzione; risolve i problemi di procedura;
- può adottare disposizioni per garantire i contatti e le consultazioni, in particolare tra gli ambienti economici, culturali e sociali degli stati membri e degli stati ACP;
- esamina, su richiesta delle pari contraenti, ogni controversia relativa all'applicazione;
- conduce un ampio dialogo politico, che può esulare dall'ambito della Convenzione;
- può delegare alcune competenze al Comitato degli ambasciatori.


Comitato degli ambasciatori
ACP-UE:

E' composto, da un lato, dal rappresentante permanente di ogni stato membro presso la Comunità e da un rappresentante della Commissione e, dall'altro, dal capo della missione di ciascuno Stato ACP presso la Comunità.
Ruolo:
- assiste il Consiglio dei ministri ed esegue i mandati conferitigli da quest'ultimo;
- segue l'applicazione della convenzione;
- riferisce al Consiglio dei ministri sulle attività svolte e presenta a quest'ultimo proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri;
- controlla i lavori di tutti i comitati e di tutti gli altri organi e/o gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc.

Assemblea paritetica ACP-UE:

Composizione: 140 membri, su base paritetica. Da un lato 70 membri del Parlamento europeo (PE) e, dall'altro, 70 parlamentari o rappresentanti degli stati ACP (uno per stato).
Ruolo: organo consultivo:
- promuove una maggiore comprensione tra i popoli degli stati membri da una parte e quelli degli ACP e sensibilizza le rispettive opinioni pubbliche;
- riflette sui problemi attinenti alla cooperazione ACP-UE, promuove ricerche ed iniziative e presenta proposte e raccomandazioni per il miglioramento ed il rafforzamento della cooperazione ACP-UE;
- esamina la relazione annuale delle attività presentata dal Consiglio dei ministri ACP-UE;
- adotta risoluzioni nelle materie riguardanti la Convenzione o in essa contemplate;
- organizza regolarmente contatti e consultazioni con i rappresentanti delle parti attive dello sviluppo economico, culturale e sociale degli stati ACP e della Comunità;
- può creare gruppi di lavoro ad hoc per effettuare lavori preparatori specifici.

Settori della cooperazione:

- AMBIENTE,
- cooperazione agricola, SICUREZZA ALIMENTARE e sviluppo rurale, ivi compresa la lotta contro la siccità e la desertificazione,
- sviluppo della pesca,
- DEBITO e aggiustamento strutturale,
- cooperazione in materia di prodotti di base,
- sviluppo industriale (fabbricazione e trasformazione), associato allo sviluppo delle imprese,
- sviluppo minerario ed energetico,
- sviluppo dei servizi, ivi compresi il turismo, i trasporti, le comunicazioni e l'informatica,
- sviluppo del commercio,
- cooperazione culturale e sociale,
- cooperazione regionale.

Strumenti della cooperazione:
Regime degli scambi e cooperazione commerciale: quasi tutti i prodotti originari dei paesi ACP (99,5%) sono ammessi liberamente all'importazione nella Comunità. La reciprocità non è una conditio sine qua non, in quanto gli ACP devono semplicemente garantire alla UE il beneficio della clausola della nazione più favorita.
Stabilizzazione dei proventi da esportazione (Stabex): il nuovo Stabex, per cui sono stati stanziati 1.800 milioni di ECU, garantisce ai paesi ACP un certo livello di proventi da esportazione, sottraendoli alle fluttuazioni a cui, di norma, sarebbero soggetti a causa dei meccanismi dei mercati o per effetto dei rischi collegati alla produzione. A seguito della revisione intermedia, il numero dei prodotti del sistema è stato portato a 50.
Sistema per i prodotti minerari (Sysmin): per questo sistema sono stati stanziati 575 milioni di ECU. Le sovvenzioni previste hanno l'obiettivo di aiutare gli stati ACP a superare le difficoltà di carattere temporaneo che colpiscono la produzione o l'esportazione del settore minerario. Dopo Lomé IV, il sistema comprende 8 prodotti.
Cooperazione tecnica e finanziaria: la dotazione finanziaria totale assegnata a titolo del secondo protocollo finanziario di Lomé IV ammonta a 14,625 miliardi di ECU, ovvero registra un aumento del 21,9% in termini di valore nominale. 12,967 miliardi di ECU sono erogati attraverso il FES (Fondo europeo di sviluppo).
Questo Fondo finanzia, da un lato, progetti o programmi di investimento economico e sociale negli stati ACP e, dall'altro, lo Stabex ed il Sysmin; in aggiunta, un miliardo di ECU è riservato ai finanziamenti mediante capitali di rischio. Infine, sono previsti 1.658 milioni di ECU sotto forma di prestiti concessi dalla BEI sulle sue risorse proprie.
Cooperazione industriale: mira allo sviluppo ed alla diversificazione della produzione industriale dei paesi ACP.
Sono previsti vari tipi di azione: lo sviluppo della ricerca e della tecnologia, lo scambio di informazioni, la realizzazione di studi, l'avvio di contatti tra imprese, l'incoraggiamento alla creazione di imprese e la promozione delle associazioni professionali nei paesi ACP. Queste azioni sono supervisionate da un Comitato per la cooperazione industriale, assistito da un Centro per lo sviluppo industriale (CSI).
Prodotti di base: la Convenzione dedica ai prodotti di base un titolo specifico che non è limitato ai soli prodotti di base agricoli, ma concerne anche il complesso dei minerali e dei metalli. E' stato istituito un Comitato per i prodotti di base che esaminerà periodicamente l'applicazione della Convenzione in questo campo e tratterà anche i problemi della COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (accordi internazionali sui prodotti di base, gruppi di lavoro specializzati). L'attenzione è chiaramente rivolta alla necessità di ridurre la dipendenza delle economie dei paesi ACP dalle esportazioni di materie prime, attraverso la diversificazione ed il sostegno alle attività di TCDT (trasformazione, commercializzazione, distribuzione, trasporto) e, allo stesso tempo, di ristabilire la competitività dei prodotti di base degli ACP sui mercati internazionali.
Cooperazione agricola: volta alla risoluzione dei problemi collegati allo sviluppo rurale ed al miglioramento ed all'espansione della produzione agricola destinata al consumo interno ed alle esportazioni. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza alimentare, al ruolo delle donne ed alla dimensione regionale dello sviluppo agricolo. Sono previsti diversi tipi di azione, in particolare: progetti di sviluppo rurale integrato; assetto idro-agricolo; protezione, conservazione e immagazzinamento dei raccolti; allevamento del bestiame; pesca; pescicoltura; scienze agronomiche e zootecniche applicate e creazione di unità agro-industriali.
Cooperazione culturale e sociale: volta a promuovere una migliore comprensione ed una maggiore solidarietà tra i governi e le popolazioni dei paesi membri della Convenzione. Essa tiene conto della dimensione socioculturale, della promozione delle identità culturali e del dialogo interculturale, della valorizzazione delle risorse umane con particolare attenzione al ruolo delle donne e allo sviluppo.
DIRITTI UMANI: in occasione della revisione intermedia è stata inserita una clausola ai sensi della quale l'aiuto concesso ad uno stato può essere sospeso qualora quest'ultimo violi l'art. 5 della Convenzione (diritti umani, democrazia, stato di diritto).
Protocolli: oltre al protocollo finanziario, sono allegati alla Convenzione dieci protocolli:
- 3 protocolli relativi rispettivamente alla definizione della nozione di "prodotti originari", alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte, e agli aspetti concernenti i privilegi e le immunità;
- 1 protocollo relativo alla cooperazione commerciale attraverso l'applicazione dell'articolo 178 della convenzione (clausola di salvaguardia per un particolare settore);
- 4 protocolli relativi a determinati prodotti speciali: zucchero, banane, rum e carne bovina;
- 1 protocollo relativo ai prodotti di competenza della CECA;
- 1 protocollo relativo alla gestione sostenibile delle risorse forestali.

Ruolo del Parlamento europeo (PE): il Parlamento europeo viene informato regolarmente da parte della Commissione sull'applicazione della Convenzione di Lomé. Tuttavia, esso non gode di veri e propri poteri decisionali per quanto riguarda l'assegnazione degli aiuti perché il FES non è inserito nel bilancio. Deve comunque autorizzare annualmente le operazioni finanziate nell'ambito dei vari FES.
L'applicazione dell'Atto unico europeo ha comunque ampliato i poteri del PE sulla IV Convenzione di Lomé, visto che il PE ha dovuto esprimere il proprio parere conforme su quest'ultima prima che fosse definitivamente conclusa. Il 13 maggio 1990, con 294 voti a favore, 92 contrari e 8 astensioni, il PE ha espresso il suo parere conforme.
Già in vista dei negoziati della IV Convenzione di Lomé, iniziati nel settembre 1988, Nell'allarmante contesto del deterioramento delle ragioni di scambio, del crollo dei prezzi delle materie prime e dell'aggravamento del debito dei paesi del Sud, il Parlamento aveva formulato gli orientamenti che sarebbero stati ripresi nella nuova Convenzione. La risoluzione adottata a questo fine il 20 maggio 1988, dedica una parte importante al consolidamento dell'acquis della III Convenzione di Lomé, pur sottolineandone le insufficienze e gli errori ed indicando i miglioramenti da apportare per quanto riguarda la cooperazione finanziaria e tecnica, gli scambi commerciali, lo Stabex ed il Sysmin, il ruolo del settore privato, le ONG, la BEI ed infine lo sviluppo rurale e la lotta contro la fame nel mondo. Ma la IV Convenzione di Lomé dovrà ugualmente adottare nuove strategie: misure speciali per arginare l'indebitamento dei paesi ACP, lo sviluppo della cooperazione interregionale, la riorganizzazione dell'azione internazionale, l'elaborazione di una politica sanitaria, la promozione di un istituto per la cooperazione culturale e, infine, il rafforzamento della dimensione sociale.
Durante i negoziati sul secondo protocollo finanziario di Lomé, il Parlamento europeo si è fermamente impegnato a favore di una sufficiente dotazione finanziaria dell'ottavo FES per sottolineare il carattere particolare delle relazioni con gli stati ACP. Il PE ha sottolineato che le conclusioni della revisione intermedia dovevano essere sottoposte alla sua approvazione, precisando che tale approvazione sarebbe stata subordinata allo stanziamento di un importo finanziario rispondente a determinati criteri. Tra questi ha menzionato espressamente l'ampliamento dell'Unione Europea a tre nuovi stati membri, la crescita demografica negli ACP, i tassi di inflazione, l'inserimento di nuovi elementi nella Convenzione, le difficoltà economiche degli stati ACP ed il loro indebitamento. Il Parlamento, preoccupato dei pericoli di una nuova nazionalizzazione della politica degli aiuti allo sviluppo, si oppone a qualsiasi nuova riduzione degli stanziamenti a favore dei paesi del Sud.


Bibliografia

AA.VV., La Convention de Lomé en question, GEMDEV, Karthala, Paris, 1997.

L. Vecchi (a cura di), La quarta Convenzione di Lomé, in "L'Europa solidale", documento, aprile 1988.

EUROSTEP
, The Future of ACP-UE Relations and the Global Economic Crisis, Bruxelles, 1999.

BUREAU de BRUXELLES
Rue Du Commerce, 22
B-1000 - BRUXELLES
Tél. et fax 0032.2.5033790
E-mail: cocis.bxl@euronet.be

Vicolo Scavolino 61  00187 Roma
Tel. 06/69924112
Fax 06/69924399

cocis.roma@iol.it